Morso e cani da tartufo: limiti e responsabilità alla luce dell’art. 544-ter c.p.

Parere del 24 Febbraio 2025

 

L’uso del morso per i cani da tartufo durante la cerca: può integrare o meno la fattispecie di maltrattamento di animali ?

Disciplina normativa sul maltrattamento degli animali

L’articolo 544-ter c.p. punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.

Introdotto dalla l. n. 189/2004 nell’ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e oggetto di modifiche ad opera della successiva L. n. 201/2010 che ne ha inasprito le pene, il reato ex art. 544-ter c.p. si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall’art. 727 c.p. (oggi abbandono di animali), uscendo dall’ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell’ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell’animale e della necessità della sua tutela.

Definizioni

Per meglio comprendere il significato della Legge partiamo dalle definizioni: per “caratteristiche etologiche” del cane si intende tutte le qualità del cane, fondate su caratteristiche tipiche dell’etogramma del cane, ovvero il repertorio comportamentale tipico della specie, che comprende la socialità, la tendenza alla collaborazione, la ricerca di appartenenza e partecipazione ad un gruppo composto da co-specifici ma anche dall’uomo. Molto più ampia e complessa invece è la definizione di “maltrattamenti”. Un cane maltrattato manifesta diffidenza, è apatico, non socializza con gli altri cani, non gioca, si spaventa per qualsiasi cosa, e assume la caratteristica posizione della coda che indica paura. Maltrattamento per esempio è usare il cane in combattimenti o competizioni violente, sottoporlo a trattamenti che gli provochino un danno alla salute o una diminuzione della sua integrità psicofisica, quest’ultima intesa come lesione di tipo ambientale e comportamentale, l’uso di collare elettronico che produce scosse o altri impulsi elettronici (Cass penale, Sent. n 38034/2013 e n. 15061/2007) che provocano uno stimolo doloroso, – reato già previsto dall’art. 727 c.p. nella sua originaria formulazione, – oppure lasciar soffrire il cane per mancanza di cure con consapevoli condotte omissive (Cass Sent 4691/2003) e ovviamente costituiscono maltrattamenti  le aggressioni fisiche, le percosse, i calci, le  bastonate, le sevizie e qualsiasi comportamento crudele come il privarlo di cibo, acqua, o farlo vivere in ambienti angusti e sporchi, e sottoporlo a fatiche non sopportabili dallo stesso, tutte conseguenze di una condotta volontaria commissiva od omissiva ( Cass penale Sent .n. 32837/2013 e n. 5979 /2013), ed infine la nozione di “lesioni”: esse non sono necessariamente fisiche, come sopradetto. Basta la mera sofferenza dell’animale in quanto si vogliono tutelare gli animali quali esseri viventi in grado di percepire dolore.

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Il cane che va a tartufi fa un lavoro per cui è naturalmente portato per le sue caratteristiche etologiche, che non solo sopporta ma che fa con grande gioia e divertimento. Basta vedere qualche filmato o andare personalmente alle manifestazioni per vedere la gioia con cui il cane affronta la cerca, come scodinzoli festoso mentre corre da una parte all’altra e come sia soddisfatto quando inizia a cavare per estrarre il tartufo. Per non parlare della ricompensa che già sa che riceverà dal padrone una volta trovato il tartufo. Vedere il cane alla cerca è  un vero spettacolo, e certamente non manifesterebbe gioia nel caso in cui fosse maltrattato. In quel caso assumerebbe una delle posizioni che ho sopra descritto e non si avvicinerebbe al padrone ma ne starebbe lontano. Purtroppo per cattiveria umana si possono rinvenire bocconi avvelenati in zone boschive non controllate, per cui molti proprietari di cani usano il morso che impedisce ai propri cani di ingoiare il veleno, prevenendone cosi la morte. Il morso d’altronde viene usato anche in altri ambienti, e con altre finalità, non sempre per lo spesso scopo preventivo. Mi riferisco al morso usato per i cavalli che serve a trasformare la tensione applicata dal cavaliere sulle redini in una intensa pressione localizzata, soprattutto durante le corse, che serve, unitamente alle briglie, a direzionare l’animale nel suo percorso. I cavalieri – o fantini nel caso di corse ufficiali – tirano le briglie che sono attaccate al morso agendo sul palato, sul mento e a volte anche sulla nuca del cavallo pe fargli prendere una determinata  direzione. Per questo va usato, come per il cane, solo per periodi molto limitati nel tempo e mai al di fuori del bisogno .Inoltre, rispetto alla museruola sembra essere meno coercitivo, perché consente al cane di aprire la bocca e bere, ma non di  ingoiare bocconi

Conclusioni

Pertanto a conclusione, ritengo che per quanto sopra specificato  non si possa configurare il reato di maltrattamenti nel caso di uso del “morso” per i cani da tartufo durante la cerca, poiché al cane non viene inflitta una lesione, – cosa che sarebbe anche controproducente per i proprietari dei cani provocando una menomazione al loro alleato nella cerca, – importante credo sia  usarlo solo per le finalità descritte per il breve arco temporale della cerca, e usare morsi omologati quali quelli pubblicizzati nelle varie piattaforme di vendita quale Amazon, eBay, BigHunter ed altri, controllando che non provochino dolore o lesioni nella bocca del cane. Il cane da tartufo, per le sue caratteristiche etologiche è un cane che adora e si diverte ad andare con il proprio padrone nei boschi per la cerca, è un cane da lavoro che ha bisogno di fare movimento. Inoltre il morso serve da deterrente per impedire che i cani possano ingoiare bocconi avvelenati. Importante è anche che il tartufaio segua il cane per provvedere al ripristino dello stato del terreno e delle radici  come prescritto dalla normativa vigente e non  usi il morso  unicamente come strumento di riporto. Non ci sono ancora precedenti giurisprudenziali specifici in materia.

Avv. Tiziana Cini

SI PRECISA CHE IL PARERE PUBBLICATO NON IMPEDISCE ALLE AUTORITÀ DI FARE MULTE PER L’ USO DEL MORSO, ma costituisce solo un’argomentazione per opporvisi